Animali domestici in ascensore: è sempre possibile?

Molte persone si domandano se sia possibile portare con se gli animali domestici nell’ascensore nel condominio. Capita infatti che alcuni regolamenti condominiali prevedano una clausola dedicata al passaggio degli animali domestici, ai quali può essere vietato l’accesso in ascensore. Ma è davvero così?

Sulla base della legge 220/12 e del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1138 del codice civile, le norme del regolamento condominiale non possono vietare il possesso o la detenzione di animali domestici. Tuttavia, si tenga conto che la norma riguarda il regolamento condominiale, che non è da confondersi con il regolamento contrattuale, che richiede l’approvazione di tutti i condomini e che può, di fatto, andare a limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e di proprietà esclusiva, pur senza derogare quanto stabilito dall’art. 1138 c.c.: pertanto, le norme del regolamento non possono variare i diritti di ciascun condomino, e non possono derogare a una serie di norme tra cui – però – non è presente l’art. 1102 del codice civile, che si occupa proprio dell’uso della cosa comune, stabilendo che ogni partecipante può servirsene a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.

Detto ciò, si rammenta come l’art. 17 d.p.r. n. 162/99, che riguarda i divieti di utilizzazione dell’ascensore, vieta “l’uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata”, ma nulla stabilisce in realtà per quanto concerne gli animali domestici. Proprio questo quadro normativo ha indotto poi i proprietari di animali domestici a ritenere illegittime le clausole che impediscono l’utilizzo del mezzo agli animali domestici, accompagnati dai loro proprietari, con conseguente impugnazione all’autorità giudiziaria di molti regolamenti.

Ad ogni modo, guai a saltare a conclusioni troppo affrettate. La giurisprudenza invita infatti alla cautela, affermando che ogni clausola non potrà che essere valutata caso per caso e in relazione al contesto. È dunque possibile che il regolamento finisca con il prevedere delle norme di condotta per disciplinare l’uso delle cose comuni, stabilendo – ad esempio – che il cane debba essere condotto al guinzaglio, che l’ascensore venga mantenuto pulito dal proprietario a seguito dell’utilizzo con il proprio animale domestico e altro ancora.

Non è dunque possibile rispondere erga omnes alla domanda oggetto del nostro post, fermo restando che l’orientamento è sempre più generoso nei confronti dei proprietari di animali domestici.

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