L'art. 115 del Codice della strada, attualmente in vigore,
recita:
"1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per
requisiti fisici e psichici e aver compiuto: A) anni quattordici
per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro,
da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti
di animali…"
Il medesimo articolo individua poi le sanzioni amministrative
applicabili. Appare evidente che i requisiti minimi per condur
re
i cavalli sulle strade siano tre: l'attitudine fisica, quella
psichica e il compimento del quattordicesimo anno di età.
Le ragioni che sottendono al significato della norma sono date
principalmente dalla necessità di salvaguardare la sicurezza,
sia delle persone che guidano degli animali, sia dei terzi.
L'animale, si differenzia dal veicolo a motore poiché, oltre
a essere vivo, è munito di un proprio cervello ed è quindi in
grado di prendere decisioni che possono comportare pericolo per
l'incolumità delle persone: deve quindi essere guidato da persona
capace di imporgli il proprio volere e di ricondurlo all'ordine.
Consegue l'individuazione delle caratteristiche fondamentali,
minime per poterlo fare. L'aver lasciato una triplice individuazione
della qualità, in realtà restringe ancor più le possibilità di
conduzione: un quattordicenne potrà pure condurre un cavallo attaccato
al calesse, ma certamente non un attacco di sei cavalli, perché
si riconoscerà sicuramente la sua incapacità fisica e psichica
a farlo. Così come non gli si potrà dare un cavallo particolarmente
bizzoso o anche pericoloso.
La norma non prevede la possibilità che il minore possa comunque
condurre un animale, in strada, se in gruppo o accompagnato dai
genitori o da persona qualificata: in base al principio secondo
cui "quod non est in actis, non est in mundo" non vi è possibilità
alcuna di aggirare il dettato normativo.
La normativa del Codice della strada riguarda, appunto, le strade,
poiché all'art. 1 del medesimo Codice: "La circolazione dei pedoni,
dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme
del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione
di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia…
Il codice, all'art. 2 classifica le strade secondo, dapprima,
un principio generale: "1. Ai fini dell'applicazione delle norme
del presente codice si definisce strada l'area a uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali"
e quello dettagliato "2. Le strade sono classificate, riguardo
alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali,
nei seguenti tipi:
A. Autostrade
B. Strade extraurbane principali
C. Strade extraurbane secondarie
D. Strade urbane di scorrimento
E. Strade urbane di quartiere
F. Strade locali"
Vi sono poi le strade private, quelle che non hanno un pubblico
interesse in quanto non transitate dalla collettività e che non
portano a posti di interesse generalizzato: queste strade possono
venir chiuse e mantenute a cura dei proprietari, i quali appunto
possono interdire l'accesso ai terzi. Per questa tipologia di
strade non si applica la normativa del C.D.S., perchè proprietà
privata.
Per espressa dizione di legge, art. 175 C.d.s., gli animali
non possono circolare in autostrada, ma solamente, debitamente
custoditi, nelle aree di servizio e di sosta della medesima.
Il codice regolamenta anche la sosta degli animali, all'art.
160, "Salvo quanto disposto
dall'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente
deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco,
a lui affidati siano sempre perfettamente assicurati mediante
appositi dispositivi o sostegni fissi o legati in modo tale da
non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli
e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare
soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dai centri
abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata…" La
sanzione va dalle £ 32.000 a £ 100.000.
L'art. 672 del Codice penale è stato depenalizzato dall'art.33
della L.689/81: il che comporta solamente una sanzione amministrativa
e non di dover subire un procedimento penale ed è relativa alla
omessa custodia o malgoverno di animali (tutti, non solo i cavalli)
"Chiunque lascia liberi e non custodisce con le debite cautele
animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a
persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da
£ 50.000 a £ 500.000" Al secondo comma viene perseguito con la
medesima sanzione chi
"1) in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da
soma o da corso o li lasci comunque senza custodia, anche se non
disciolti o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo
l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo la
incolumità delle persone" Questo ultimo comma è applicabile a
tutte quelle persone che spaventano gli animali, quindi anche
all'automobilista incosciente che non rallenta, o non si ferma,
di fronte a un cavallo che dia segno di spavento.
L'art. 141 del Codice della strada, impone al guidatore
di ridurre la velocità e anche di fermarsi quando gli animali,
al suo avvicinarsi diano segno di spavento. Così come, al n.ro
7, citato articolo, anche il conducente di un animale da sella
deve tenere una velocità adeguata al traffico, alla visibilità
ecc.
Non si può gareggiare in velocità nécostituire intralcio
alla circolazione o pericolo per il normale flusso del traffico:
quindi vi è l'obbligo di tenere la destra estrema e di procedere
in fila indiana.
Maurizio Toscani