|
Anagrafe
canina e Tatuaggio
Legge Nazionale quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione
del randagismo 14 agosto 1991, n281, questa legge stabilisce che:
Anagrafe
Canina
I proprietari di cani hanno l'obbligo di effettuare l'iscrizione
alla anagrafe canina regionale presso l'Az. USL del comune di residenza.
L'iscrizione ed il relativo tatuaggio devono essere effettuati tra
il 6° e l'8° mese di età del cane; tutti i cani di età superiore
ad 8 mesi vanno iscritti entro 30 giorni dal possesso. L'iscrizione
è data dalla rilevazione, su apposito libretto, dei dati segnaletici
dell'animale e dei dati anagrafici del proprietario, e nell'attribuzione
di un codice alfanumerico.
Il codice riporta
numericamente i seguenti dati:
prime due cifre sigla ISTAT del Comune di residenza, poi la sigla
della Provincia e quindi un numero progressivo su base provinciale.
Esso corrisponderà
al tatuaggio da effettuare al cane, di norma sulla parte interna
della coscia destra.
L'iscrizione è gratuita, per effettuare l'iscrizione occorre
recarsi presso i servizi veterinari delle USSL della zona di residenza,
muniti di documento di identità non scaduto.
Entro 15 giorni
bisogna denunciare il trasferimento, morte e smarrimento del cane
alle ASL di residenza.
Tatuaggio
Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono
essere tatuati.
Il tatuaggio
è a cura dei servizi veterinari delle USSL ma chi volesse, può comunque
portare il proprio cane dal veterinario di fiducia, appositamente
autorizzato.
Normativa di
riferimento
- L. 281/91 - Legge quadro in materia di affezione e prevenzione
del randagismo.
- L.R. 43/95 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la
tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.
- D.M. 14/10/96 - Norme in materia di affidamento dei cani randagi.
- L.R. 90/98 - Modifiche ed integrazioni della LR 43/95 " Norme
per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali
d'affezione e la prevenzione del randagismo".
Chi lascia
libero o non custodito con le debite cautele il proprio animale
compie il reato di omessa custodia (art. 672 del Codice Penale).
L'abbandono
ed il maltrattamento sono puniti ai sensi dell'art. 727 del Codice
penale.
Maurizio Toscani
|